Art. 2. 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' sostituita dalla seguente: " c) un membro eletto dal consiglio direttivo ove il consiglio sia composto da otto consiglieri; due membri eletti dal consiglio direttivo, ove il consiglio sia composto da nove a quattordici consiglieri; tre membri eletti dal consiglio direttivo ove il consiglio sia composto da quindici a ventuno consiglieri; cinque membri eletti dal consiglio direttivo ove il consiglio sia composto da ventidue a trentotto consiglieri; sette membri eletti dal consiglio direttivo ove il consiglio sia composto da piu' di trentotto consiglieri". 2. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' inserito il seguente nuovo comma 1- bis: "1- bis. In seno alla giunta esecutiva degli enti che gestiscono piu' aree protette deve essere garantita la rappresentanza di ognuna di esse. A questo fine, non sono considerabili, comunque siano classificate, le aree protette ricomprese all'interno dei confini di altre aree protette".