Art. 2.
 
   1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 22
marzo 1990, n. 12, e' sostituita dalla seguente:
    "  c)  un  membro eletto dal consiglio direttivo ove il consiglio
sia composto da otto consiglieri; due  membri  eletti  dal  consiglio
direttivo,  ove  il  consiglio  sia  composto  da  nove a quattordici
consiglieri;  tre  membri  eletti  dal  consiglio  direttivo  ove  il
consiglio  sia  composto  da  quindici  a ventuno consiglieri; cinque
membri eletti dal consiglio direttivo ove il consiglio  sia  composto
da   ventidue  a  trentotto  consiglieri;  sette  membri  eletti  dal
consiglio  direttivo  ove  il  consiglio  sia  composto  da  piu'  di
trentotto consiglieri".
   2.  Dopo  il  comma  1 dell'art. 11 della legge regionale 22 marzo
1990, n. 12, e' inserito il seguente nuovo comma 1- bis:
   "1- bis. In seno alla giunta esecutiva degli enti  che  gestiscono
piu'  aree protette deve essere garantita la rappresentanza di ognuna
di esse. A  questo  fine,  non  sono  considerabili,  comunque  siano
classificate,  le aree protette ricomprese all'interno dei confini di
altre aree protette".