Art. 3. 1. I consigli direttivi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano i poteri loro attribuiti fino alla scadenza del mandato del Consiglio regionale in carica alla stessa data. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 21 giugno 1994 BRIZIO