Art. 3.
 
   1. I consigli direttivi in carica alla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge  esercitano i poteri loro attribuiti fino alla
scadenza del mandato del Consiglio regionale in  carica  alla  stessa
data.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 21 giugno 1994
 
                               BRIZIO