Art. 10.
 
   1. La legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 e successive  modifiche
ed integrazioni e' cosi' modificata:
   All'art.  4  dopo  il  comma  3  viene aggiunto un nuovo comma che
recita:
   "Tra i membri del Consiglio regionale  di  sanita'  ed  assistenza
deve  essere  previsto  un  rappresentante  dei consumatori designato
dalle associazioni dei consumatori iscritte  all'albo  istituito  con
legge regionale n. 21/85 e successive modificazioni".