Art. 10. 1. La legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e' cosi' modificata: All'art. 4 dopo il comma 3 viene aggiunto un nuovo comma che recita: "Tra i membri del Consiglio regionale di sanita' ed assistenza deve essere previsto un rappresentante dei consumatori designato dalle associazioni dei consumatori iscritte all'albo istituito con legge regionale n. 21/85 e successive modificazioni".