Art. 11. 1. La legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 e' cosi' modificata: All'art. 6, comma 1, viene aggiunta una alinea che recita: "- un rappresentante dei consumatori designato dalle associazioni dei consumatori iscritte all'albo istituito con legge regionale n. 21/85 e successive modificazioni".