Art. 11.
 
   1. La legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 e' cosi' modificata:
   All'art. 6, comma 1, viene aggiunta una alinea che recita:
   "-  un rappresentante dei consumatori designato dalle associazioni
dei consumatori iscritte all'albo istituito con  legge  regionale  n.
21/85 e successive modificazioni".