Art. 12.
 
   1. La legge regionale 6 luglio 1987, n. 38, e' cosi' modificata:
   All'art.  10,  comma 1, viene aggiunto un punto che recita: "da un
rappresentante  dei  consumatori  designato  dalle  associazioni  dei
consumatori  iscritte all'albo istituito con legge regionale n. 21/85
e successive modificazioni".