Art. 12. 1. La legge regionale 6 luglio 1987, n. 38, e' cosi' modificata: All'art. 10, comma 1, viene aggiunto un punto che recita: "da un rappresentante dei consumatori designato dalle associazioni dei consumatori iscritte all'albo istituito con legge regionale n. 21/85 e successive modificazioni".