Art. 13. 1. La legge regionale 5 novembre 1987, n. 55, e' cosi' modificata: All'art. 18, comma 2, al termine vengono aggiunte le parole: ", da un rappresentante dei consumatori designato dalle associazioni dei consumatori iscritte all'albo istituito con legge regionale n. 21/85 e successive modificazioni".