Art. 13.
 
   1. La legge regionale 5 novembre 1987, n. 55, e' cosi' modificata:
   All'art. 18, comma 2, al termine vengono aggiunte le parole: ", da
un rappresentante dei consumatori designato  dalle  associazioni  dei
consumatori  iscritte all'albo istituito con legge regionale n. 21/85
e successive modificazioni".