Art. 14. 1. La legge regionale 23 ottobre 1991, n. 52, e' cosi' modificata: All'art. 5, comma 4, viene aggiunto un punto che recita: " p) associazioni dei consumatori iscritti all'albo istituito con legge regionale n. 21/85 e successive modificazioni". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino uficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 12 luglio 1994 BRIZIO