Art. 14.
 
   1. La legge regionale 23 ottobre 1991, n. 52, e' cosi' modificata:
   All'art. 5, comma 4, viene aggiunto un  punto  che  recita:  "  p)
associazioni  dei  consumatori  iscritti all'albo istituito con legge
regionale n. 21/85 e successive modificazioni".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
uficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 12 luglio 1994
 
                               BRIZIO