Art. 2. 1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 21/85 viene aggiunto un nuovo articolo 1-bis: "Art. 1-bis. (Piano di attivita'). - 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, la quale si avvale del parere della consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore, approva, ogni tre anni, un piano di attivita' per dare attuazione agli obiettivi della presente legge. 2. Il piano di attivita' definisce gli indirizzi di attuazione, i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attivita' da incentivare, le priorita' d'intervento. Puo' essere soggetto ad aggiornamenti annuali approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. 3. Il piano di attivita' ed il suo aggiornamento devono essere proposti dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale entro la fine di ottobre dell'anno precedente al periodo cui si riferiscono".