Art. 2.
 
   1.  Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 21/85 viene aggiunto un
nuovo articolo 1-bis:
   "Art. 1-bis. (Piano di attivita'). - 1. Il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, la quale si avvale del parere  della
consulta  regionale  per la difesa e tutela del consumatore, approva,
ogni tre anni,  un  piano  di  attivita'  per  dare  attuazione  agli
obiettivi della presente legge.
   2.  Il piano di attivita' definisce gli indirizzi di attuazione, i
criteri per la scelta dei progetti e dei programmi  di  attivita'  da
incentivare,  le  priorita'  d'intervento.  Puo'  essere  soggetto ad
aggiornamenti annuali approvati dal Consiglio regionale  su  proposta
della Giunta.
   3.  Il  piano  di  attivita' ed il suo aggiornamento devono essere
proposti dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio  regionale
entro  la  fine  di  ottobre  dell'anno  precedente al periodo cui si
riferiscono".