Art. 4. 1. I commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/85 sono abrogati e cosi' sostituiti: "Sono ammesse alla consulta le associazioni locali e regionali e le sezioni di associazioni nazionali che hanno come scopo preminente, nello statuto e nelle attivita' che svolgono, lo sviluppo della difesa e tutela del consumatore. Le associazioni e le sezioni di cui al comma 1 debbono avere almeno duecento soci, un'effettiva e valida rappresentativita' nella vita sociale e politica ed operare da almeno due anni in Piemonte".