Art. 4.
 
   1. I commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge regionale n.  21/85  sono
abrogati e cosi' sostituiti:
   "Sono  ammesse  alla consulta le associazioni locali e regionali e
le sezioni di associazioni nazionali che hanno come scopo preminente,
nello statuto e nelle  attivita'  che  svolgono,  lo  sviluppo  della
difesa e tutela del consumatore.
   Le  associazioni  e  le  sezioni  di  cui al comma 1 debbono avere
almeno duecento soci, un'effettiva e valida rappresentativita'  nella
vita sociale e politica ed operare da almeno due anni in Piemonte".