Art. 5. 1. E' abrogato il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/85 e sostituito dal seguente: "La Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale". 2. I punti b), d) e f) del comma 2 dell'art. 5 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: " b) dieci rappresentanti delle associazioni dei consumatori designati dalle associazioni iscritte all'albo di cui all'art. 9- bis della presente legge, tenuto conto della loro diffusione sul territorio regionale e delle loro diverse caratteristiche culturali; d) sei rappresentanti dell'Universita' di Torino designati rispettivamente dalle facolta' di medicina, farmacia, agraria, economia e commercio, giurisprudenza e veterinaria; f) tre rappresentanti designati dalla giunta dell'Unione delle camere di commercio". 3. Dopo il punto f) vengono aggiunti i seguenti punti: " g) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia - A.N.C.I. designati dall'ente stesso; h) un rappresentante dell'Unione regionale province piemontesi - U.R.P.P. designato dall'ente stesso". 4. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/1985 e' abrogato e sostituito dal seguente: "La nomina dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori e' subordinata al parere favorevole della commissione nomine ai sensi della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modifiche e integrazioni".