Art. 5.
 
   1.  E'  abrogato  il  comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n.
21/85 e sostituito dal seguente:
   "La Consulta regionale per la difesa e tutela del  consumatore  e'
nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale".
   2.  I  punti  b),  d) e f) del comma 2 dell'art. 5 sono abrogati e
sostituiti dai seguenti:
    " b) dieci  rappresentanti  delle  associazioni  dei  consumatori
designati dalle associazioni iscritte all'albo di cui all'art. 9- bis
della   presente  legge,  tenuto  conto  della  loro  diffusione  sul
territorio regionale e delle loro diverse caratteristiche culturali;
     d)  sei  rappresentanti  dell'Universita'  di  Torino  designati
rispettivamente   dalle  facolta'  di  medicina,  farmacia,  agraria,
economia e commercio, giurisprudenza e veterinaria;
     f) tre rappresentanti designati dalla giunta  dell'Unione  delle
camere di commercio".
   3. Dopo il punto f) vengono aggiunti i seguenti punti:
    "   g)   un  rappresentante  dell'Associazione  nazionale  comuni
d'Italia - A.N.C.I. designati dall'ente stesso;
     h) un rappresentante dell'Unione regionale province piemontesi -
U.R.P.P. designato dall'ente stesso".
   4.  Il  comma  4  dell'art.  5 della legge regionale n. 21/1985 e'
abrogato e sostituito dal seguente:
   "La nomina dei rappresentanti delle associazioni  dei  consumatori
e' subordinata al parere favorevole della commissione nomine ai sensi
della  legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modifiche
e integrazioni".