Art. 6.
 
   1. All'art. 7 della legge  regionale  n.  21/85  sono  aggiunti  i
seguenti commi 5 e 6:
   "Le  riunioni sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei
componenti.
   I componenti assenti per piu'  di  tre  sedute  consecutive  senza
adeguata  giustificazione  vengono  sostituiti in base alle modalita'
previste dall'art. 5".