Art. 6. 1. All'art. 7 della legge regionale n. 21/85 sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6: "Le riunioni sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. I componenti assenti per piu' di tre sedute consecutive senza adeguata giustificazione vengono sostituiti in base alle modalita' previste dall'art. 5".