Art. 7.
 
   1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 21/85 viene aggiunto  un
nuovo art. 9-bis che recita:
   "Art.  9-bis  (Istituzione  dell'albo regionale delle associazioni
dei  consumatori).  -  1.  E'  istituito   l'albo   regionale   delle
associazioni  dei  consumatori al quale sono iscritte le associazioni
di cui all'art. 4.
   2. Il presidente della Giunta  regionale,  entro  sessanta  giorni
dalla  richiesta formulata dalle associazioni, completa dei documenti
necessari - statuto, bilancio, elenco dei soci - dispone con  proprio
decreto l'iscrizione all'albo.
   3.  La  perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione, specificati
all'art. 4, comporta la cancellazione dall'albo".