Art. 7. 1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 21/85 viene aggiunto un nuovo art. 9-bis che recita: "Art. 9-bis (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni dei consumatori). - 1. E' istituito l'albo regionale delle associazioni dei consumatori al quale sono iscritte le associazioni di cui all'art. 4. 2. Il presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dalle associazioni, completa dei documenti necessari - statuto, bilancio, elenco dei soci - dispone con proprio decreto l'iscrizione all'albo. 3. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione, specificati all'art. 4, comporta la cancellazione dall'albo".