Art. 8.
 
   1. L'art.  10  della  legge  regionale  n.  21/85  e'  abrogato  e
sostituito dal seguente:
   "Art.  10  (Contributi  alle  associazioni  ed  agli  enti  locali
territoriali). - 1. Le associazioni iscritte all'albo di cui all'art.
9 della  presente  legge  e  gli  enti  locali  territoriali  possono
presentare   alla   Giunta  regionale  richieste  di  contributo  per
programmi di attivita' ed iniziative  per  la  difesa  e  tutela  del
consumatore.  Le  richieste  devono  pervenire  entro  il  31 ottobre
dell'anno  precedente  a  quello  del  periodo  di  svolgimento   dei
programmi e delle iniziative.
   2.  La  Giunta  regionale,  tenuto  conto  del  piano di attivita'
triennale di  cui  all'art.  1-  bis,  delibera  i  contributi  entro
sessanta   giorni   dall'approvazione   del   bilancio   annuale   di
previsione".