Art. 8. 1. L'art. 10 della legge regionale n. 21/85 e' abrogato e sostituito dal seguente: "Art. 10 (Contributi alle associazioni ed agli enti locali territoriali). - 1. Le associazioni iscritte all'albo di cui all'art. 9 della presente legge e gli enti locali territoriali possono presentare alla Giunta regionale richieste di contributo per programmi di attivita' ed iniziative per la difesa e tutela del consumatore. Le richieste devono pervenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello del periodo di svolgimento dei programmi e delle iniziative. 2. La Giunta regionale, tenuto conto del piano di attivita' triennale di cui all'art. 1- bis, delibera i contributi entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione".