Art. 2. 1. Ai consiglieri, di cui al comma 1 dell'art. 1, spetta comunque il rimborso delle spese per l'espletamento del mandato, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 10/1972 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ogni altra forma indennitaria accessoria dovuta ai consiglieri regionali in carica.