Art. 2.
 
   1.  Ai consiglieri, di cui al comma 1 dell'art. 1, spetta comunque
il rimborso delle  spese  per  l'espletamento  del  mandato,  di  cui
all'art.   2   della   legge   regionale   n.  10/1972  e  successive
modificazioni e integrazioni, nonche' ogni altra  forma  indennitaria
accessoria dovuta ai consiglieri regionali in carica.