Art. 3.
 
   1.  I  consiglieri,  di  cui al comma 1 dell'art. 1, sono tenuti a
versare mensilmente i contributi obbligatori, di cui agli articoli  4
e  5 e all'art. 21 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e suc-
cessive  modificazioni  e  integrazioni  (Norme  sulla  previdenza  e
l'indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali del Piemonte).
   2.   Con   dichiarazione   scritta   da   rilasciare   al  momento
dell'opzione, di cui al comma 1 dell'art. 1,  i  consiglieri  possono
rinunciare  all'assegno  vitalizio e alla indennita' di fine mandato,
di cui alla legge regionale n. 9/1984 e  successive  modificazioni  e
integrazioni.   In  tal  caso  non  sono  tenuti  al  versamento  dei
contributi, di cui al comma 1,  e  hanno  diritto  alla  restituzione
senza interessi dei contributi obbligatori gia' versati.
   3.   L'ammontare  dell'indennita'  di  fine  mandato  e'  comunque
calcolato con riferimento  all'ammontare  dell'indennita'  consiliare
erogata  nell'ultimo  mese  di  permanenza  in carica dei consiglieri
predetti.
   4. Ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel
presente  articolo valgono le norme della legge regionale n. 9/1984 e
successive modificazioni e integrazioni.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
uficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 12 luglio 1994
 
                               BRIZIO