Art. 3. 1. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'art. 1, sono tenuti a versare mensilmente i contributi obbligatori, di cui agli articoli 4 e 5 e all'art. 21 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e suc- cessive modificazioni e integrazioni (Norme sulla previdenza e l'indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali del Piemonte). 2. Con dichiarazione scritta da rilasciare al momento dell'opzione, di cui al comma 1 dell'art. 1, i consiglieri possono rinunciare all'assegno vitalizio e alla indennita' di fine mandato, di cui alla legge regionale n. 9/1984 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso non sono tenuti al versamento dei contributi, di cui al comma 1, e hanno diritto alla restituzione senza interessi dei contributi obbligatori gia' versati. 3. L'ammontare dell'indennita' di fine mandato e' comunque calcolato con riferimento all'ammontare dell'indennita' consiliare erogata nell'ultimo mese di permanenza in carica dei consiglieri predetti. 4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo valgono le norme della legge regionale n. 9/1984 e successive modificazioni e integrazioni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino uficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 12 luglio 1994 BRIZIO