Art. 6. 1. All'articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e' aggiunto il seguente comma: "Con le modalita' di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, il personale di cui al presente articolo puo' essere assegnato a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio del ruolo di appartenenza anche presso altri rami dell'amministrazione, purche' in possesso del relativo titolo di studio e di ogni altro specifico requisito richiesto".