Art. 19. Profili e qualifiche dei posti del personale tecnico-amministrativo, istituiti dall'art. 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 17 1. I dieci posti di personale tecnico-amministrativo, istituiti dall'art. 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 17, ad integrazione del contingente previsto dall'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, vanno intesi riferiti ai seguenti profili professionali e qualifiche funzionali: a) personale del ruolo sanitario: n. 5 operatori professionali di 1a categoria - tecnici di radiologia; n. 2 operatori professionali di 1a categoria - tecnici di laboratorio; b) personale del ruolo amministrativo: n. 3 assistenti amministrativi.