Art. 20.
   Personale istituto materno infantile del Policlinico di Palermo
 
   1.  Per soddisfare le esigenze assistenziali dell'istituto materno
infantile del Policlinico dell'universita' degli studi di Palermo  il
contingente  di  cui all'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1987,
n. 32, gia' incrementato con l'art. 3 della legge regionale 14 giugno
1993, n. 17, e' ulteriormente incrementato di  n.  8  unita'  mediche
specializzate in ostetricia e ginecologia.
   2.  La  spesa  per il personale di cui al comma 1 viene portata in
detrazione  dalle  somme  dovute  dell'assessorato  regionale   della
sanita'  all'Universita'  di  Palermo  per  effetto delle convenzioni
previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.  I  fondi
corrispondenti  sono  assegnati  all'unita'  sanitaria locale n. 58 e
successivamente   all'azienda    unita'    sanitaria    locale    che
ricomprendera'   la  suddetta  unita'  sanitaria  locale  n.  58,  in
attuazione della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.