Art. 20. Personale istituto materno infantile del Policlinico di Palermo 1. Per soddisfare le esigenze assistenziali dell'istituto materno infantile del Policlinico dell'universita' degli studi di Palermo il contingente di cui all'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, gia' incrementato con l'art. 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 17, e' ulteriormente incrementato di n. 8 unita' mediche specializzate in ostetricia e ginecologia. 2. La spesa per il personale di cui al comma 1 viene portata in detrazione dalle somme dovute dell'assessorato regionale della sanita' all'Universita' di Palermo per effetto delle convenzioni previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I fondi corrispondenti sono assegnati all'unita' sanitaria locale n. 58 e successivamente all'azienda unita' sanitaria locale che ricomprendera' la suddetta unita' sanitaria locale n. 58, in attuazione della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.