Art. 7.
 
   1.   Al   comma  1  dell'art.  10  eliminare  la  frase:  "con  la
collaborazione dell'E.T.S.A.F.".
   2. Dopo il comma 2 dell'art. 10 aggiungere i seguenti commi:
   "3. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attuazione  dei
progetti  cofinanziati  con  le  Amministrazioni provinciali ai sensi
dell'art. 6, comma 4.
   4.  La  Giunta  regionale,  a  conclusione  di  ciascun  Programma
regionale triennale dei servizi di sviluppo agricolo, contestualmente
alla  proposta di Programma annuale per l'anno successivo, redige una
relazione sulla valutazione degli effetti prodotti sul territorio con
le azioni contenute ed attuate con i programmi annuali  del  triennio
precedente".