Art. 7. 1. Al comma 1 dell'art. 10 eliminare la frase: "con la collaborazione dell'E.T.S.A.F.". 2. Dopo il comma 2 dell'art. 10 aggiungere i seguenti commi: "3. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attuazione dei progetti cofinanziati con le Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 6, comma 4. 4. La Giunta regionale, a conclusione di ciascun Programma regionale triennale dei servizi di sviluppo agricolo, contestualmente alla proposta di Programma annuale per l'anno successivo, redige una relazione sulla valutazione degli effetti prodotti sul territorio con le azioni contenute ed attuate con i programmi annuali del triennio precedente".