Art. 8. L'art. 11 e' abrogato. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 10 agosto 1994 BARBINI (incaricato con D.P.G.R. 26 luglio 1994, n. 601) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 19 luglio 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 6 agosto 1994.