Art. 8.
 
   L'art. 11 e' abrogato.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 10 agosto 1994
 
                               BARBINI
 
                     (incaricato con D.P.G.R. 26 luglio 1994, n. 601)
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 19
luglio  1994  ed  e'  stata  vistata dal Commissario del Governo il 6
agosto 1994.