Art. 10.
                        Tariffe professionali
 
   1.  Le  tariffe massime da applicarsi per l'insegnamento dello sci
in Umbria vengono fissate dalla  Giunta  regionale  su  proposta  del
Collegio  regionale dei maestri di sci di cui all'art. 8, entro il 31
ottobre di ogni  anno  e  sono  valide  per  la  successiva  stagione
invernale.