Art. 11.
                       Stazioni amministrative
 
   1. La mancata comunicazione di quanto previsto all'art. 7, comma 1
e'  soggetta  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 200.000 a lire 800.000.
   2. L'esercizio della professione in mancanza del nulla-osta di cui
all'art. 7 comma 2 comporta la sanzione amministrativa del  pagamento
di una somma da lire 300.000 a lire 1.200.000.
   3. L'uso della denominazione "Scuola di sci" da parte di organismi
non riconosciuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 300.000 a lire 1.200.000.
   4.  L'applicazione di tariffe professionali superiori a quelle de-
terminate ai sensi dell'art. 10 comporta la  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da 2 a 9 volte la tariffa praticata.
   5. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni
amministrative  di cui alla presente legge sono effettuati secondo le
procedure di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e succes-
sive modificazioni.
   6.  I  rapporti di accertata violazione delle norme della presente
legge sono presentati alla  Regione  che  determina  l'entita'  delle
sanzioni e riscuote i relativi proventi.
   7.  La GIunta regionale nel caso di reiterate violazioni, nei casi
previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 puo' determinare,  sentito  il  parere
del  Collegio  regionale  dei  maestri  di  sci, la cancellazione dei
soggetti trasgressori dall'Albo professionale.