Art. 11. Stazioni amministrative 1. La mancata comunicazione di quanto previsto all'art. 7, comma 1 e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 800.000. 2. L'esercizio della professione in mancanza del nulla-osta di cui all'art. 7 comma 2 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.200.000. 3. L'uso della denominazione "Scuola di sci" da parte di organismi non riconosciuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.200.000. 4. L'applicazione di tariffe professionali superiori a quelle de- terminate ai sensi dell'art. 10 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 a 9 volte la tariffa praticata. 5. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e succes- sive modificazioni. 6. I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati alla Regione che determina l'entita' delle sanzioni e riscuote i relativi proventi. 7. La GIunta regionale nel caso di reiterate violazioni, nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 puo' determinare, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci, la cancellazione dei soggetti trasgressori dall'Albo professionale.