Art. 12. Benefici economici 1. Nel caso in cui la Regione non provveda direttamente alla organizzazione dei corsi, essa interviene tramite l'erogazione di contributi, a parziale copertura delle spese sostenute, a favore dei cittadini umbri che abbiano frequentato con profitto corsi ed esami organizzati da altre Regioni o Province autonome. I contributi sono concessi previa presentazione di domanda, rivolta al Presidente della Giunta regionale, corredata dai documenti comprovanti il superamento dei suddetti corsi ed esami e dalla documentazione relativa alle spese sostenute. 2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa annua di lire 5.000.000 con imputazione al cap. 1041 del bilancio regionale gia' istituito con L.R. 26 aprile 1985, n. 33 e denominato: "Contributi della Regione per la partecipazione di cittadini residenti in Umbria ai corsi preparatori e di aggiornamento, nonche' agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di maestro di sci".