Art. 12.
                         Benefici economici
 
   1. Nel caso in cui  la  Regione  non  provveda  direttamente  alla
organizzazione  dei  corsi,  essa  interviene tramite l'erogazione di
contributi, a parziale copertura delle spese sostenute, a favore  dei
cittadini  umbri  che abbiano frequentato con profitto corsi ed esami
organizzati da altre Regioni o Province autonome. I  contributi  sono
concessi previa presentazione di domanda, rivolta al Presidente della
Giunta  regionale, corredata dai documenti comprovanti il superamento
dei suddetti corsi ed esami  e  dalla  documentazione  relativa  alle
spese sostenute.
   2.  Per  la  copertura  degli  oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo e' autorizzata la spesa annua di lire 5.000.000 con
imputazione al cap. 1041 del bilancio regionale  gia'  istituito  con
L.R.  26  aprile  1985, n. 33 e denominato: "Contributi della Regione
per la partecipazione di  cittadini  residenti  in  Umbria  ai  corsi
preparatori  e  di  aggiornamento, nonche' agli esami di abilitazione
per l'esercizio della professione di maestro di sci".