Art. 14.
                          Norme transitorie
 
   1.  In  fase  di  prima  applicazione della presente legge possono
essere iscritti all'Albo professionale di cui all'art. 3,  i  maestri
di sci che siano in possesso di licenza di abilitazione conseguita ai
sensi  della  L.R.  26  aprile  1985, n. 34 e dei requisiti stabiliti
dall'art. 4 della legge 8 marzo 1991, n. 81.
   2. Fino alla costituzione del Collegio regionale o  interregionale
di  cui  all'art.  8  e  del  relativo Albo professionale vale quanto
segue:
     a) l'insegnamento  dello  sci  in  Umbria  e'  subordinato  alla
iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci di altra Regione
o Provincia autonoma;
     b)  le  tariffe professionali di cui all'art. 10 vengono fissate
direttamente dalla Giunta regionale  tenendo  conto  della  media  di
quelle praticate nella stagione precedente sul territorio nazionale;
     c)  la  comunicazione  di  cui  all'art.  7,  comma  1, va fatta
direttamente alla Giunta regionale;
     d) il nulla-osta di cui  all'art.  7,  comma  2›,  va  richiesto
direttamente al Presidente della Giunta regionale;
     e) il parere di cui all'art. 9, comma 2›, e' richiesto solamente
al Comune competente per territorio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
    Perugia, 9 agosto 1994
 
                              CARNIERI