Art. 14. Norme transitorie 1. In fase di prima applicazione della presente legge possono essere iscritti all'Albo professionale di cui all'art. 3, i maestri di sci che siano in possesso di licenza di abilitazione conseguita ai sensi della L.R. 26 aprile 1985, n. 34 e dei requisiti stabiliti dall'art. 4 della legge 8 marzo 1991, n. 81. 2. Fino alla costituzione del Collegio regionale o interregionale di cui all'art. 8 e del relativo Albo professionale vale quanto segue: a) l'insegnamento dello sci in Umbria e' subordinato alla iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci di altra Regione o Provincia autonoma; b) le tariffe professionali di cui all'art. 10 vengono fissate direttamente dalla Giunta regionale tenendo conto della media di quelle praticate nella stagione precedente sul territorio nazionale; c) la comunicazione di cui all'art. 7, comma 1, va fatta direttamente alla Giunta regionale; d) il nulla-osta di cui all'art. 7, comma 2, va richiesto direttamente al Presidente della Giunta regionale; e) il parere di cui all'art. 9, comma 2, e' richiesto solamente al Comune competente per territorio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Perugia, 9 agosto 1994 CARNIERI