Art. 2. Figura professionale 1. E' maestro di sci, rispettivamente nelle discipline alpine e nel fondo, chi consegue la relativa abilitazione con le modalita' previste dalla presente legge o abbia conseguito, in data anteriore all'entrata in vigore della stessa, il certificato d'idoneita' all'insegnamento dello sci rilasciato dalla F.I.S.I. ai sensi del secondo comma dell'art. 238, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, o rilasciato da Regioni o Province autonome nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale. 2. Il maestro di sci insegna professionalmente, anche in modo non continuativo ed esclusivo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficolta' richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi. 3. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le aree sciistiche, nonche' le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci ove e' prevista l'attivita' dei maestri di sci.