Art. 2.
                        Figura professionale
 
   1.  E'  maestro  di sci, rispettivamente nelle discipline alpine e
nel fondo, chi consegue la relativa  abilitazione  con  le  modalita'
previste  dalla  presente legge o abbia conseguito, in data anteriore
all'entrata  in  vigore  della  stessa,  il  certificato  d'idoneita'
all'insegnamento  dello  sci  rilasciato  dalla F.I.S.I. ai sensi del
secondo comma dell'art. 238, del  R.D.  6  maggio  1940,  n.  635,  o
rilasciato  da  Regioni o Province autonome nell'ambito delle proprie
competenze in materia di formazione professionale.
   2. Il maestro di sci insegna professionalmente, anche in modo  non
continuativo  ed esclusivo, a persone singole ed a gruppi di persone,
le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni,  esercitate
con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici,
percorsi  di  sci  fuori  pista  ed  escursioni  con  gli sci che non
comportino difficolta' richiedenti  l'uso  di  tecniche  e  materiali
alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.
   3.  Con  provvedimento  della Giunta regionale sono individuate le
aree  sciistiche,  nonche'   le   caratteristiche   degli   itinerari
sciistici,  percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci ove
e' prevista l'attivita' dei maestri di sci.