Art. 3.
                         Albo professionale
 
   1. L'esercizio della professione di maestro di sci e'  subordinato
alla  iscrizione  in  appositi albi professionali tenuti dal Collegio
regionale dei maestri di sci di cui all'art. 8.
   2. L'iscrizione all'albo professionale ha efficacia per  tre  anni
ed  e'  rinnovata  a  seguito  di  presentazione  del  certificato di
idoneita' psico-fisica di cui all'art. 4 lettera c, e di frequenza di
appositi corsi di aggiornamento.
   3.  Nel  caso  di  impossibilita'  di  frequenza  dei  corsi   per
comprovati  motivi  di  forza maggiore, il maestro di sci e' tenuto a
frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo  alla
cessazione dell'impedimento.
   4.   La   validita'   dell'iscrizione  all'albo  professionale  e'
prorogata  fino  alla  frequenza  di  tale  corso,   fermo   restando
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.