Art. 3. Albo professionale 1. L'esercizio della professione di maestro di sci e' subordinato alla iscrizione in appositi albi professionali tenuti dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'art. 8. 2. L'iscrizione all'albo professionale ha efficacia per tre anni ed e' rinnovata a seguito di presentazione del certificato di idoneita' psico-fisica di cui all'art. 4 lettera c, e di frequenza di appositi corsi di aggiornamento. 3. Nel caso di impossibilita' di frequenza dei corsi per comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci e' tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento. 4. La validita' dell'iscrizione all'albo professionale e' prorogata fino alla frequenza di tale corso, fermo restando l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.