Art. 4.
                  Modalita' di iscrizione all'albo
 
   1.  Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che
siano in possesso dei titoli di cui all'art. 2 comma  1  nonche'  dei
seguenti requisiti:
     a)  cittadinanza  italiana  o  di  altro stato appartenente alle
Comunita' Europee;
     b) maggiore eta';
    c) idoneita' psico-fisica  attestata  da  certificato  rilasciato
dalla unita' sanitaria locale del comune di residenza;
     d) licenza di scuola dell'obbligo;
     e)   non   aver   riportato   condanne   penali  che  comportino
l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio  della  professione,
salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
   2.  Possono  inoltre  essere  iscritti all'albo, fermo restando il
possesso dei requisiti di cui ai punti a, b, c, d e e, del  comma  1,
coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento tramite
corsi  organizzati  da altre Regioni o Province autonome nel rispetto
di quanto previsto dalla legge 8 marzo 1991, n. 81.