Art. 4. Modalita' di iscrizione all'albo 1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso dei titoli di cui all'art. 2 comma 1 nonche' dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente alle Comunita' Europee; b) maggiore eta'; c) idoneita' psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unita' sanitaria locale del comune di residenza; d) licenza di scuola dell'obbligo; e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. 2. Possono inoltre essere iscritti all'albo, fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai punti a, b, c, d e e, del comma 1, coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento tramite corsi organizzati da altre Regioni o Province autonome nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 marzo 1991, n. 81.