Art. 6.
                      Organizzazione dei corsi
 
   1.  I  corsi  di  formazione  ed i relativi esami sono organizzati
dalla Regione dell'Umbria, anche in collaborazione con altre Regioni,
al verificarsi di  condizioni  tali  da  lasciar  prevedere  concreti
effetti  occupazionali  per  i  candidati.  L'ammissione  ai corsi e'
subordinata al superamento di  una  prova  dimostrativa  attitudinale
pratica.
   2.  I  corsi  di  aggiornamento  sono  organizzati  dalla  Regione
dell'Umbria,   anche   in   collaborazione   con    altre    Regioni,
subordinatamente   alla   realizzazione   del  Collegio  regionale  o
interregionale di cui al  successivo  art.  8  e  del  relativo  albo
professionale.
   3. Nel caso in cui i corsi siano fatti in collaborazione con altre
Regioni deve essere stipulato un apposito atto di convenzione.
   4.  L'attuazione  dei  corsi  puo' anche essere affidata ad enti o
organizzazioni particolarmente qualificati.