Art. 6. Organizzazione dei corsi 1. I corsi di formazione ed i relativi esami sono organizzati dalla Regione dell'Umbria, anche in collaborazione con altre Regioni, al verificarsi di condizioni tali da lasciar prevedere concreti effetti occupazionali per i candidati. L'ammissione ai corsi e' subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. 2. I corsi di aggiornamento sono organizzati dalla Regione dell'Umbria, anche in collaborazione con altre Regioni, subordinatamente alla realizzazione del Collegio regionale o interregionale di cui al successivo art. 8 e del relativo albo professionale. 3. Nel caso in cui i corsi siano fatti in collaborazione con altre Regioni deve essere stipulato un apposito atto di convenzione. 4. L'attuazione dei corsi puo' anche essere affidata ad enti o organizzazioni particolarmente qualificati.