Art. 7.
            Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati
 
   1. I maestri di sci iscritti negli albi regionali o interregionali
di  altre  Regioni  o  Province  autonome,  che  intendono esercitare
temporanemente in Umbria, devono darne  preventiva  comunicazione  al
Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'art. 8, indicando la
localita'  sciistica  in  cui  intendono  esercitare ed il periodo di
attivita'.
   2. I maestri di sci strnieri non iscritti  in  albi  professionali
italiani  che  intendano esercitare temporaneamente in Umbria, devono
richiedere preventivamente il nulla-osta al Collegio regionale di cui
all'art.  8.  Il   nulla-osta   e'   concesso   subordinatamente   al
riconoscimento,  da  parte della Federazione Italiana Sport Invernali
d'intesa  con   il   Collegio   nazionale   dei   maestri   di   sci,
dell'equivalenza  del  titolo rilasciato nello Stato di provenienza e
della reciprocita' di trattamento.
   3. Non e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 l'esercizio
saltuario di attivita' da parte dei maestri di  sci  provenienti  con
loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati.