Art. 7. Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati 1. I maestri di sci iscritti negli albi regionali o interregionali di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare temporanemente in Umbria, devono darne preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'art. 8, indicando la localita' sciistica in cui intendono esercitare ed il periodo di attivita'. 2. I maestri di sci strnieri non iscritti in albi professionali italiani che intendano esercitare temporaneamente in Umbria, devono richiedere preventivamente il nulla-osta al Collegio regionale di cui all'art. 8. Il nulla-osta e' concesso subordinatamente al riconoscimento, da parte della Federazione Italiana Sport Invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocita' di trattamento. 3. Non e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 l'esercizio saltuario di attivita' da parte dei maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati.