Art. 8. Collegio regionale dei maestri di sci 1. E' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Gli organi e le funzioni del Collegio sono quelli definiti nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 13 della legge 8 marzo 1991, n. 81. 2. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci, nonche' l'approvazione dei regolamenti adottati dal Collegio, spetta alla Giunta regionale. 3. Nel caso in cui, verificandosi le condizioni di cui all'art. 14, comma 1 della legge 8 marzo 1991, n. 81, non sia possibile istituire il Collegio regionale, la Giunta regionale provvede ad attivare tutte le procedure idonee alla costituzione del Collegio interregionale dei maestri di sci cui sono demandate tutte le funzioni previste per il Collegio regionale.