Art. 8.
                Collegio regionale dei maestri di sci
 
   1.  E'  istituito,  come organo di autodisciplina e di autogoverno
della professione, il Collegio regionale  dei  maestri  di  sci.  Gli
organi e le funzioni del Collegio sono quelli definiti nei commi 2, 3
e 4 dell'art. 13 della legge 8 marzo 1991, n. 81.
   2. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci, nonche'
l'approvazione  dei  regolamenti  adottati  dal Collegio, spetta alla
Giunta regionale.
   3. Nel caso in cui, verificandosi le condizioni  di  cui  all'art.
14,  comma  1  della  legge  8  marzo  1991, n. 81, non sia possibile
istituire il Collegio regionale,  la  Giunta  regionale  provvede  ad
attivare  tutte  le  procedure  idonee alla costituzione del Collegio
interregionale dei  maestri  di  sci  cui  sono  demandate  tutte  le
funzioni previste per il Collegio regionale.