Art. 9.
                        S c u o l e d i s c i
 
   1.  Sono  "Scuole  di  sci" le unita' organizzative cui fanno capo
piu' maestri di  sci  per  esercitare  in  modo  coordinato  la  loro
attivita' professionale e che possiedono i seguenti requisiti:
     a)  abbiano  un  organico  di  almeno  tre  mestri,  compreso un
direttore con mansioni di coordinatore e di  responsabile  del  corpo
insegnante sotto l'aspetto tecnico-didattico;
     b)   dispongano   di   una  sede  adeguata  per  il  periodo  di
funzionamento  stagionale  ed  ubicata  in   localita'   idonea   per
l'esercizio dell'attivita' sciistica;
     c)   perseguano  lo  scopo  di  una  migliore  qualificazione  e
organizzazione professionale  anche  in  riferimento  alle  attivita'
turistiche,  nonche'  quello della diffusione della pratica dello sci
nelle varie discipline;
     d) abbiano un regolamento che disciplini, tra l'altro  le  forme
democratiche  di  partecipazione  dei singoli maestri alla gestione e
alla organizzazione delle scuole stesse;
     e)  assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni
straordinarie di soccorso, nonche' a  collaborare  con  le  autorita'
scolastiche,   l'associazionismo  sportivo  e  gli  Enti  locali  per
favorire la piu' ampia diffusione dello sci, incrementare  l'afflusso
turistico, nonche' valorizzare i beni ambientali montani.
   2.  Le  scuole  di  sci,  a  seguito  di  apposita  domanda,  sono
riconosciute dalla Giunta regionale, sentito il parere  del  Collegio
regionale  dei maestri di sci e del Comune competente per territorio,
e sono iscritte in apposito elenco da tenersi  a  cura  degli  uffici
regionali competenti in materia di sport.
   3.  La  Giunta  regionale  verifica  periodicamente la persistenza
delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2  ed  approva
le eventuali variazioni dell'elenco regionale.
   4.   Per   una   migliore   razionalizzazione   del   servizio  e'
riconosciuta, di norma, una sola scuola  di  sci  per  ogni  stazione
sciistica,  ferma  restando  la  liberta' di esercizio autonomo della
professione o di  esercizio  professionale  in  aggregazioni  diverse
dalla  scuola  di  sci. Il riconoscimento di piu' scuole nella stessa
localita' e' subordinato alla  comprovata  necessita'  di  articolare
maggiormente   i   servizi   turistici  per  migliorare  il  servizio
all'utenza.
   5.  La  denominazione  -Scuola   di   sci"   puo'   essere   usata
esclusivamente dagli organismi riconosciuti.