Art. 9. S c u o l e d i s c i 1. Sono "Scuole di sci" le unita' organizzative cui fanno capo piu' maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attivita' professionale e che possiedono i seguenti requisiti: a) abbiano un organico di almeno tre mestri, compreso un direttore con mansioni di coordinatore e di responsabile del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico-didattico; b) dispongano di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale ed ubicata in localita' idonea per l'esercizio dell'attivita' sciistica; c) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attivita' turistiche, nonche' quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline; d) abbiano un regolamento che disciplini, tra l'altro le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e alla organizzazione delle scuole stesse; e) assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso, nonche' a collaborare con le autorita' scolastiche, l'associazionismo sportivo e gli Enti locali per favorire la piu' ampia diffusione dello sci, incrementare l'afflusso turistico, nonche' valorizzare i beni ambientali montani. 2. Le scuole di sci, a seguito di apposita domanda, sono riconosciute dalla Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci e del Comune competente per territorio, e sono iscritte in apposito elenco da tenersi a cura degli uffici regionali competenti in materia di sport. 3. La Giunta regionale verifica periodicamente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell'elenco regionale. 4. Per una migliore razionalizzazione del servizio e' riconosciuta, di norma, una sola scuola di sci per ogni stazione sciistica, ferma restando la liberta' di esercizio autonomo della professione o di esercizio professionale in aggregazioni diverse dalla scuola di sci. Il riconoscimento di piu' scuole nella stessa localita' e' subordinato alla comprovata necessita' di articolare maggiormente i servizi turistici per migliorare il servizio all'utenza. 5. La denominazione -Scuola di sci" puo' essere usata esclusivamente dagli organismi riconosciuti.