Art. 2.
             Modifica dell'art. 85 della legge regionale
                       9 dicembre 1977, n. 72
 
   1.  L'art. 85 della lege regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e' cosi'
sostituito:
   "Art. 85 - Apertura di credito a favore di funzionari delegati.
   1.  Qualora  si  renda  necessario  dar  corso  sollecitamente  al
pagamento  di  spese sia di natura operativa che di funzionamento, la
Giunta puo' autorizzare aperture di credito  presso  il  Tesoriere  a
favore di funzionari regionali.
   2.  La  nomina  del funzionario delegato e il limite d'importo per
ogni  apertura  di   credito   sono   stabiliti   nel   provvedimento
d'autorizzazione della Giunta.".