Art. 3. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2 della presente legge, si provvede con i fondi annualmente stanziati al capitolo 3470 del bilancio regionale denominato "Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 22 luglio 1994 BOTTIN