Art. 2.
                   Introduzione dell'art. 60- bis
             nella legge regionale 10 giugno 1991 n. 12
 
   1.  Dopo l'art. 60 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, e'
inserito il seguente:
   "Art. 60- bis - Procedimento di traformazione.
   1. La percentuale dei posti indicata al comma 1  dell'art.  60  e'
prioritariamente  riservata  al  personale  di  ruolo  che  chiede la
trasformazione del rapporto.
   2. A tal tine i dipendenti dovranno presentare domanda rivolta  al
Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ciascun anno,
corredata   dal   parere   del   responsabile   della   struttura  di
appartenenza.
   3. La Giunta regionale provvede alla trasformazione  entro  il  31
ottobre,  con  effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Per il
personale  dei  Centri  di  formazione  professionale,  al  fine  del
perseguimento  delle  necessita'  didattiche, i suddetti termini sono
rispettivamente il primo di luglio ed il primo di settembre. In  sede
di  prima  applicazioen gli interessati, ivi compresi coloro che gia'
fruiscono del part-time, dovranno presentare domanda entro 60  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
   4.  Ai fini dell'accoglimento della richiesta saranno considerati,
nell'ordine,  titoli  di  precedenza,  fino  ad   esaurimento   della
percentuale dei posti disponibili:
     a)  la  condizione  di  portatore  di  handicap o di invalidita'
riconoscita a' sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
     b) avere persone a carico per le quali e' corrisposto  l'assegno
di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;
     c)  avere  familiari a carico portatori di handicap o soggetti a
fenomeni   di   tossicodipendenza,   alcolismo   cronico   o    grave
debilitazione psico-fisica;
     d)  avere  figli  di  eta'  inferiore a quella prescritta per la
frequenza della scuola dell'obbligo;
     e) la sussistenza di comprovate esigenze di studio.
   5. In caso di possesso dei medesimi titoli di precedenza di cui al
comma  4  da  parte  di  piu'  interessati,  costituisce  titolo   di
preferenza  il  possesso  della maggiore anzianita' di servizio nella
qualifica.
   6.  La  trasformazione  del  rapporto   ha   efficacia   a   tempo
indeterminato.
   7.  Il  dipendente  in  regime  di  orario  a  tempo parziale puo'
chiedere la trasformazione del rapporto da  tempo  parziale  a  tempo
pieno, sempre che siano trascorsi almeno tre anni dall'assunzione con
rapporto a tempo parziale ovvero salvo eccezionali motivate esigenze,
dalla  precedente  trasformazione,  a  condizione  che sia vacante il
relativo  posto  in  pianta  organica e che sussistono le esigenze di
servizio.
   8. I  posti  a  tempo  parziale  eventualmente  non  assegnati  al
personale di ruolo, possono essere coperti con le ordinarie procedure
di reclutamento.".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 22 luglio 1994
 
                               BOTTIN