Art. 10.
                Forme organizzative di utilizzazione
              delle terre di uso civico di categoria a)
 
   1. Le terre di uso civico  appartenenti  alla  categoria  a)  sono
gestite:
     a)  dai  comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate
dei beni di uso civico, nelle forme previste  dalla  legge  8  giugno
1990, n. 142 e successive modificazioni, in quanto compatibile:
     b)   mediante   concessione   delle  terre  di  uso  civico  che
costituiscono una sufficiente unita' colturale, in relazione ai  fini
produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale le terre stesse
sono   destinate  per  Iegge,  a  favore  di  coltivatori  diretti  e
imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  residenti  nel  comune
intestatario delle terre stesse.
   2.  I  proventi  introitati  dai  comuni  o  dalla Amministrazione
separata dei beni di uso civico nella gestione  delle  terre  di  uso
civico,  sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo
e al miglioramento e valorizzazione ambientale  delle  terre  stesse,
ovvero a favore della collettivita' di cittadini titolari del diritto
di uso civico.