Art. 10. Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico di categoria a) 1. Le terre di uso civico appartenenti alla categoria a) sono gestite: a) dai comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, in quanto compatibile: b) mediante concessione delle terre di uso civico che costituiscono una sufficiente unita' colturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale le terre stesse sono destinate per Iegge, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel comune intestatario delle terre stesse. 2. I proventi introitati dai comuni o dalla Amministrazione separata dei beni di uso civico nella gestione delle terre di uso civico, sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a favore della collettivita' di cittadini titolari del diritto di uso civico.