Art. 4.
               Accertamento delle terre di uso civico
 
   1. La Giunta regionale, entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore
della  presente  legge, predispone e trasmette ai comuni, ove esiste,
l'elenco  delle  terre  di  uso  civico  indicando  i  relativi  dati
catastali  e  il provvedimento di riconoscimento, ovvero la richiesta
di verifica dell'esistenza di terre di uso civico.
   2. L'elenco, entro trenta giorni,  e'  comunicato  dai  comuni  ai
comitati  frazionali,  se costituiti, ed e' affisso all'albo pretorio
per sessanta giorni. Gli  interessati  possono  prenderne  visione  e
presentare  al  competente  comune  le  proprie  osservazioni entro i
successivi trenta giorni.
   3. I comuni, sentito il comitato  frazionale  se  costituito,  nei
successivi  sessanta  giorni  trasmettono  alla Giunta regionale ogni
notizia sullo stato delle terre di uso civico ricomprese  nell'elenco
o  comunque  esistenti  nel  proprio  territorio. La comunicazione in
ordine alle terre non ricomprese nell'elenco vale come  richiesta  di
promuovere il procedimento di verifica delle stesse.
   4. I comuni segnalano alla Giunta regionale le occupazioni abusive
delle  terre  o i possessi fondati su titolo illegittimo nello stesso
termine di cui al comma 3.
   5. Nei novanta giorni successivi, la Giunta regionale emana:
     a)  i  provvedimenti  di  reintegra  dei  terreni  nei  casi  di
occupazioni  abusive  o  di  possesso  fondato su titolo illegittimo,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 7;
     b)  promuove  le  verifiche  per  le   terre   suscettibili   di
accertamento;
     c) dichiara l'inesistenza dei diritti di uso civico;
     d) forma l'inventario delle terre di uso civico gia' accertate e
delle  terre  per  le quali e' promossa la verifica o gia' verificate
con esito negativo.
     6. Le terre in promiscuita' di cui all'articolo 8 della legge n.
1766/1927 sono iscritte negli inventari in  capo  a  tutti  gli  enti
partecipanti alla stessa.
   7.  Gli  inventari  sono  trasmessi  ai  comuni per essere affissi
nell'albo pretorio ed al Commissariato per la liquidazione degli  usi
civici con sede in Venezia e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
   8.  Per  i  beni di cui al comma 3 dell'art. 2 la Giunta regionale
trasmette gli elenchi di cui al comma  2  del  presente  articolo  al
comitato  per l'Amministrazione separata di beni di uso civico di cui
all'articolo 26 della legge n. 1766/1927 e all'articolo 64 del  regio
decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
   9.  Su proposta dei comuni interessati e, nel caso di cui al comma
8, su proposta dell'amministrazione  separata,  la  Giunta  regionale
nomina  periti  esterni  con  specifica  competenza in materia, i cui
compensi sono calcolati sulla base delle  tariffe  professionali.  La
Regione  concorre  nelle  spese nella misura massima del 50 per cento
degli importi ammissibili.