Art. 4. Accertamento delle terre di uso civico 1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e trasmette ai comuni, ove esiste, l'elenco delle terre di uso civico indicando i relativi dati catastali e il provvedimento di riconoscimento, ovvero la richiesta di verifica dell'esistenza di terre di uso civico. 2. L'elenco, entro trenta giorni, e' comunicato dai comuni ai comitati frazionali, se costituiti, ed e' affisso all'albo pretorio per sessanta giorni. Gli interessati possono prenderne visione e presentare al competente comune le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni. 3. I comuni, sentito il comitato frazionale se costituito, nei successivi sessanta giorni trasmettono alla Giunta regionale ogni notizia sullo stato delle terre di uso civico ricomprese nell'elenco o comunque esistenti nel proprio territorio. La comunicazione in ordine alle terre non ricomprese nell'elenco vale come richiesta di promuovere il procedimento di verifica delle stesse. 4. I comuni segnalano alla Giunta regionale le occupazioni abusive delle terre o i possessi fondati su titolo illegittimo nello stesso termine di cui al comma 3. 5. Nei novanta giorni successivi, la Giunta regionale emana: a) i provvedimenti di reintegra dei terreni nei casi di occupazioni abusive o di possesso fondato su titolo illegittimo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7; b) promuove le verifiche per le terre suscettibili di accertamento; c) dichiara l'inesistenza dei diritti di uso civico; d) forma l'inventario delle terre di uso civico gia' accertate e delle terre per le quali e' promossa la verifica o gia' verificate con esito negativo. 6. Le terre in promiscuita' di cui all'articolo 8 della legge n. 1766/1927 sono iscritte negli inventari in capo a tutti gli enti partecipanti alla stessa. 7. Gli inventari sono trasmessi ai comuni per essere affissi nell'albo pretorio ed al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. 8. Per i beni di cui al comma 3 dell'art. 2 la Giunta regionale trasmette gli elenchi di cui al comma 2 del presente articolo al comitato per l'Amministrazione separata di beni di uso civico di cui all'articolo 26 della legge n. 1766/1927 e all'articolo 64 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. 9. Su proposta dei comuni interessati e, nel caso di cui al comma 8, su proposta dell'amministrazione separata, la Giunta regionale nomina periti esterni con specifica competenza in materia, i cui compensi sono calcolati sulla base delle tariffe professionali. La Regione concorre nelle spese nella misura massima del 50 per cento degli importi ammissibili.