Art. 5. Assegnazione a categoria 1. La Giunta regionale assegna, con proprio provvedimento, le terre di uso civico alle categorie a), b) previste dall'articolo 11 della legge n. 1766/1927. 2. L'autorizzazione all'alienazione delle terre e al mutamento di destinazione e' concessa soltanto per i terreni assegnati alla categoria a). 3. Le terre assegnate alla categoria b), la cui ripartizione e' sospesa fino alla redazione del piano tecnico di sistemazione previsto dall'articolo 13 della legge n. 1766/1927, possono essere gestite temporaneamente a norma dell'art. 15 della medesima legge.