Art. 5.
                      Assegnazione a categoria
 
   1. La Giunta regionale  assegna,  con  proprio  provvedimento,  le
terre  di  uso civico alle categorie a), b) previste dall'articolo 11
della legge n. 1766/1927.
  2. L'autorizzazione all'alienazione delle terre e al  mutamento  di
destinazione  e'  concessa  soltanto  per  i  terreni  assegnati alla
categoria a).
   3. Le terre assegnate alla categoria b), la  cui  ripartizione  e'
sospesa  fino  alla  redazione  del  piano  tecnico  di  sistemazione
previsto dall'articolo 13 della legge n.  1766/1927,  possono  essere
gestite temporaneamente a norma dell'art. 15 della medesima legge.