Art. 6. Convalida delle autorizzazioni 1. La Giunta regionale convalida le autorizzazioni all'alienazione o al mutamento di destinazione di terre di uso civico rilasciate in assenza di assegnazione alla categoria a) di cui all'articolo 11 della legge n. 1766/1927, quando l'atto di alienazione e' stato stipulato e trascritto ovvero quando il mutamento di destinazione e' stato realizzato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.