Art. 6.
                   Convalida delle autorizzazioni
 
   1. La Giunta regionale convalida le autorizzazioni all'alienazione
o  al  mutamento di destinazione di terre di uso civico rilasciate in
assenza di assegnazione alla categoria  a)  di  cui  all'articolo  11
della  legge  n.  1766/1927,  quando  l'atto  di alienazione e' stato
stipulato e trascritto ovvero quando il mutamento di destinazione  e'
stato  realizzato  anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge.