Art. 8.
    Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione
 
   1. Per l'alienazione o mutamento di destinazione  delle  terre  di
uso civico, il Comune, sentiti i comitati frazionali se costituiti, o
il  Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico di
cui all'articolo 2, comma 3, richiedono, nel rispetto  del  piano  di
utilizzo,   di  cui  all'articolo  9,  l'autorizzazione  alla  Giunta
regionale, ai sensi dell'art. 12 della legge  n.  1766/1927  e  degli
articoli 39 e 41 del regio decreto n. 332/1928.
   2.  La  Giunta  regionale autorizza il mutamento di destinazione e
l'alienazione di terre di uso civico per le finalita'  agro-forestali
richiamate  dall'articolo 41 del regio decreto n. 332/1928 ovvero per
altre finalita' di interesse pubblico, in conformita'  del  piano  di
utilizzo delle terre di uso civico.
   3. L'autorizzazione regionale all'alienazione contiene la clausola
di  retrocessione  delle  terre  all'alienante nel caso in cui non si
siano realizzate le finalita' per le  quali  l'alienazione  e'  stata
autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonche' il diritto
di   prelazione  in  favore  dell'alienante  in  caso  di  successive
alienazioni.  Tali  clausole   sono   inserite   nel   contratto   di
compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto
dei   beni   da   parte   dell'Ente   originario  per  effetto  della
retrocessione o dell'esercizio del  diritto  di  prelazione,  i  beni
stessi tornano al regime giuridico originario.
   4.  Le somme introitate dal Comune o dall'Amministrazione separata
dei beni di uso civico, a seguito delle alienazioni e  dei  mutamenti
di   destinazione  di  terre  di  uso  civico,  sono  destinate  alla
realizzazione di opere pubbliche d'interesse della collettivita'.