Art. 2. 1. La numerazione delle aziende di promozione turistica dal numero 3 al numero 15, di cui all'allegato A, della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, e' modificata rispettivamente nei nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.