Art. 3.
 
   1.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Veneto.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 22 luglio 1994
 
                               BOTTIN