IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 1. L'art. 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, e' sostituito dal seguente: "Articolo 14 1. Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. 2. Sono parimenti da considerarsi bosco i castagneti da frutto. 3. I terreni privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco. 4. Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate. 5. Per coltura legnosa specializzata si intende l'impianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione comunitaria, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati. 6. Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal servizio forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti su terreno escluso da vincolo idrogeologico. 7. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante. 8. I prati e i pascoli arborati non si considerano bosco se il grado di copertura arborea non supera il 30 per cento della relativa superficie e se non vi e' in atto rinnovazione forestale.".