IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Modifica dell'art. 14
           della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
 
   1.  L'art.  14  della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, e'
sostituito dal seguente:
   "Articolo 14
   1. Agli effetti della presente legge si considerano a bosco  tutti
quei  terreni  che  sono  coperti  da vegetazione forestale arborea o
arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio  di
sviluppo.
   2. Sono parimenti da considerarsi bosco i castagneti da frutto.
   3.  I  terreni  privi temporaneamente della vegetazione forestale,
per  cause  naturali  o  per  intervento  dell'uomo,  conservano   la
classificazione a bosco.
   4. Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate.
   5.  Per  coltura  legnosa  specializzata  si intende l'impianto di
origine artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione
comunitaria, reversibile  a  fine  ciclo  colturale  ed  eseguito  su
terreni precedentemente non boscati.
   6.  Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo
le indicazioni fornite dal servizio  forestale  regionale  competente
per  territorio,  fatta  eccezione  per  quelle  esistenti su terreno
escluso da vincolo idrogeologico.
   7. Sono parimenti esclusi  i  parchi  cittadini  ed  i  filari  di
piante.
   8.  I  prati  e  i pascoli arborati non si considerano bosco se il
grado di copertura arborea non supera il 30 per cento della  relativa
superficie e se non vi e' in atto rinnovazione forestale.".