Art. 2.
                        Modifica dell'art. 15
           della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
 
   1.  L'art.  15  della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, e'
sostituito dal seguente:
   "Articolo 15
   1. I boschi di cui all'art. 14 sono  tutelati,  in  considerazione
delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi.
   2. E vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale, salvo
in  casi  esplicitamente  autorizzati, previa destinazione a bosco di
altrettanta superficie, fatte salve le opere a servizio dei boschi  e
dei pascoli nonche' gli interventi di regimazione idraulica.
   3.  Al fine di destinare ad altri usi produttivi superfici boscate
e'  consentita  la  riduzione  della  superficie   forestale   previa
autorizzazione rilasciata dal servizio forestale regionale competente
per territorio.
   4.  Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi, salvo che non
siano esplicitamente previste dagli strumenti urbanistici.
   5.  Anche  per  i  boschi  non compresi nei territori sottoposti a
vincolo idrogeologico valgono le norme contenute  nelle  prescrizioni
di  massima  e  di  polizia  forestale  in vigore ai sensi del rdl 30
dicembre l923. Il. 3267.".