Art. 2. Modifica dell'art. 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 1. L'art. 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, e' sostituito dal seguente: "Articolo 15 1. I boschi di cui all'art. 14 sono tutelati, in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi. 2. E vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale, salvo in casi esplicitamente autorizzati, previa destinazione a bosco di altrettanta superficie, fatte salve le opere a servizio dei boschi e dei pascoli nonche' gli interventi di regimazione idraulica. 3. Al fine di destinare ad altri usi produttivi superfici boscate e' consentita la riduzione della superficie forestale previa autorizzazione rilasciata dal servizio forestale regionale competente per territorio. 4. Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi, salvo che non siano esplicitamente previste dagli strumenti urbanistici. 5. Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore ai sensi del rdl 30 dicembre l923. Il. 3267.".