Art. 3. Modifica dell'art. 23 della legge regionale 13 settembre 1978. n. 52 1. L'art. 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, e' sostituito dal seguente: "Articolo 23 1. Tutti i boschi devono essere gestiti e utilizzati in conformita' di un piano economico di riassetto forestale dei beni silvo pastorali regolarmente approvato. 2. La Regione per le proprieta' forestali di estensione inferiore ai 200 ettari, se ad alto fusto, ed ai 400 ettari, se a ceduo e a ceduo composto, promuove la costituzione di consorzi fra proprietari per gli scopi di cui al comma 1. 3. Le utilizzazioni dei boschi possono aver luogo solamente a seguito della redazione di un verbale di assegno, previa martellata delle piante, approvato dal servizio forestale regionale competente per territorio. 4. Fanno eccezione alla prescrizione di cui al comma 3 le utilizzazioni dei boschi privati per uso interno del proprietario. 5. Le utilizzazioni dei boschi da parte degli enti e delle comunioni familiari devono avvenire anche in conformita' ad un capitolato tecnico, il cui schema viene approvato dalla Giunta regionale. 6. La Giunta regionale concede ai proprietari dei boschi un contributo nella misura massima del 75 per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani di cui al comma 1. 7. Nei casi di patrimoni di scarsa produttivita', perche' lontani dalla normalita', i piani economici possono essere finanziati a totale carico della Regione. 8. Il Consiglio regionale approva le direttive e le norme concernenti la pianificazione forestale predisposte dalla Giunta regionale. 9. La Giunta regionale approva e rende esecutivi i piani economici di riassetto forestale dei beni silvo pastorali e le loro varianti e vigila sulla loro esatta applicazione a mezzo dei servizi forestali.". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 29 luglio 1994 BOTTIN