Art. 3.
                        Modifica dell'art. 23
           della legge regionale 13 settembre 1978. n. 52
 
   1. L'art. 23 della legge regionale 13 settembre 1978,  n.  52,  e'
sostituito dal seguente:
   "Articolo 23
   1.   Tutti   i  boschi  devono  essere  gestiti  e  utilizzati  in
conformita' di un piano economico di  riassetto  forestale  dei  beni
silvo pastorali regolarmente approvato.
   2.  La Regione per le proprieta' forestali di estensione inferiore
ai 200 ettari, se ad alto fusto, ed ai 400 ettari, se  a  ceduo  e  a
ceduo  composto, promuove la costituzione di consorzi fra proprietari
per gli scopi di cui al comma 1.
   3. Le utilizzazioni dei boschi  possono  aver  luogo  solamente  a
seguito  della  redazione di un verbale di assegno, previa martellata
delle piante, approvato dal servizio forestale  regionale  competente
per territorio.
   4.  Fanno  eccezione  alla  prescrizione  di  cui  al  comma  3 le
utilizzazioni dei boschi privati per uso interno del proprietario.
   5. Le utilizzazioni  dei  boschi  da  parte  degli  enti  e  delle
comunioni  familiari  devono  avvenire  anche  in  conformita'  ad un
capitolato tecnico,  il  cui  schema  viene  approvato  dalla  Giunta
regionale.
   6.  La  Giunta  regionale  concede  ai  proprietari  dei boschi un
contributo  nella  misura  massima  del  75  per  cento  della  spesa
necessaria per la redazione dei piani di cui al comma 1.
   7.  Nei casi di patrimoni di scarsa produttivita', perche' lontani
dalla normalita', i  piani  economici  possono  essere  finanziati  a
totale carico della Regione.
   8.  Il  Consiglio  regionale  approva  le  direttive  e  le  norme
concernenti la  pianificazione  forestale  predisposte  dalla  Giunta
regionale.
   9. La Giunta regionale approva e rende esecutivi i piani economici
di  riassetto forestale dei beni silvo pastorali e le loro varianti e
vigila  sulla  loro  esatta  applicazione   a   mezzo   dei   servizi
forestali.".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 29 luglio 1994
 
                               BOTTIN