IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. 1. Al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero dell'area interessata, la continuazione delle attivita' estrattive di cui agli articoli 1 e 2 e' subordinata all'adeguamento o all'intera prestazione di una garanzia finanziaria provvisoria, da costituirsi a favore del comune o comuni interessati con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12-ter della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come introdotto dall'art. 7, in misura pari al quindici per cento del valore venale del materiale escavato alla data di entrata in vigore della presente legge, arrotondato alle centinaia di metri cubi, con deduzione dei volumi riferiti ai lotti per i quali si sia gia' provveduto alla risistemazione ambientale. Ove alla medesima data siano state accertate e contestate violazioni all'art. 20, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 35/86, in misura inferiore ai limiti di cui all'art. 1, comma 5, della presente legge e all'art. 4, comma 3 della legge regionale n. 25/92, come sostituito dall'art. 2, comma 3, la garanzia finanziaria provvisoria e' commisurata altresi' al valore venale del materiale estratto in eccedenza. Il valore venale di riferimento e' quello determinato con il vigente decreto del Presidente della Giunta regionale, assunto ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 35/86, come sostituito dall'art. 11 della legge regionale n. 25/92. 2. Per le sole cave di pietra ornamentale la percentuale di cui al comma 1, relativa alla quantificazione della garanzia finanziaria provvisoria, e' fissata al tre per cento. 3. Le garanzie finanziarie di cui al comma 1 non possono comunque superare l'importo di lire 1.500 milioni, ridotto a lire 300 milioni per le sole cave di pietra ornamentale di cui al comma 2. 4. La continuazione dell'attivita' nelle cave di pietra ornamentale a valenza storica, da individuarsi con apposita motivata deliberazione della Giunta regionale, per le quali il ripristino deve venir sostituito da adeguate ipotesi di valorizzazione socio-culturale ed ambientale dell'area, non e' soggetta alla prestazione della garanzia provvisoria, mentre rimane l'obbligo di quella definitiva riferita al valore del precitato progetto di valorizzazione. 5. Copia degli atti di integrazione della garanzia ovvero di prestazione della stessa devono pervenire alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 ottobre 1994, pena la decadenza dalla facolta' di continuazione dell'attivita' estrattiva. Ai precitati atti deve altresi' unirsi apposita dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, attestante il materiale complessivamente escavato di cui al comma 1. Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 6. La garanzia di cui al presente articolo viene rideterminata, ai sensi dell'art. 12-ter della legge regionale n. 35/86, in sede di emissione del formale provvedimento autorizzativo ovvero in sede di integrazione dello stesso ad avvenuto esame favorevole del progetto di risistemazione ambientale, presentato ai sensi dell'art. 2, comma 2.".