IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  3  della  legge  regionale  28  giugno 1994, n. 10, e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 3.
   1. Al fine di coprire i costi di  eventuali  interventi  necessari
per  assicurare  il  recupero dell'area interessata, la continuazione
delle attivita' estrattive di cui agli articoli 1 e 2 e'  subordinata
all'adeguamento  o all'intera prestazione di una garanzia finanziaria
provvisoria,  da costituirsi a favore del comune o comuni interessati
con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12-ter  della  legge
regionale  18  agosto  1986,  n.  35, come introdotto dall'art. 7, in
misura pari al quindici per cento del  valore  venale  del  materiale
escavato  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge,
arrotondato alle centinaia di metri cubi, con  deduzione  dei  volumi
riferiti   ai   lotti  per  i  quali  si  sia  gia'  provveduto  alla
risistemazione  ambientale.  Ove  alla  medesima  data  siano   state
accertate  e  contestate violazioni all'art. 20, comma 1, lettera a),
della legge regionale n. 35/86, in misura inferiore ai limiti di  cui
all'art. 1, comma 5, della presente legge e all'art. 4, comma 3 della
legge  regionale  n.  25/92, come sostituito dall'art. 2, comma 3, la
garanzia finanziaria provvisoria e' commisurata  altresi'  al  valore
venale  del  materiale  estratto  in  eccedenza.  Il valore venale di
riferimento  e'  quello  determinato  con  il  vigente  decreto   del
Presidente  della  Giunta  regionale,  assunto ai sensi dell'art. 20,
comma 3, della legge regionale n. 35/86, come sostituito dall'art. 11
della legge regionale n. 25/92.
   2. Per le sole cave di pietra ornamentale la percentuale di cui al
comma 1, relativa alla  quantificazione  della  garanzia  finanziaria
provvisoria, e' fissata al tre per cento.
   3.  Le garanzie finanziarie di cui al comma 1 non possono comunque
superare l'importo di lire 1.500 milioni, ridotto a lire 300  milioni
per le sole cave di pietra ornamentale di cui al comma 2.
   4.   La   continuazione   dell'attivita'   nelle  cave  di  pietra
ornamentale a valenza storica, da individuarsi con apposita  motivata
deliberazione della Giunta regionale, per le quali il ripristino deve
venir    sostituito    da    adeguate   ipotesi   di   valorizzazione
socio-culturale  ed  ambientale  dell'area,  non  e'  soggetta   alla
prestazione  della  garanzia  provvisoria, mentre rimane l'obbligo di
quella definitiva  riferita  al  valore  del  precitato  progetto  di
valorizzazione.
   5.  Copia  degli  atti  di  integrazione  della garanzia ovvero di
prestazione della stessa devono pervenire  alla  Direzione  regionale
dell'ambiente  entro  il  31  ottobre  1994,  pena la decadenza dalla
facolta' di continuazione  dell'attivita'  estrattiva.  Ai  precitati
atti  deve  altresi'  unirsi apposita dichiarazione sostitutiva, resa
nelle  forme  di  legge,  attestante  il  materiale  complessivamente
escavato  di  cui  al  comma  1.  Nel  caso  di  trasmissione a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, fa  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante.
   6. La garanzia di cui al presente articolo viene rideterminata, ai
sensi  dell'art.  12-ter  della  legge regionale n. 35/86, in sede di
emissione del formale provvedimento autorizzativo ovvero in  sede  di
integrazione  dello  stesso ad avvenuto esame favorevole del progetto
di risistemazione ambientale, presentato ai sensi dell'art. 2,  comma
2.".