Art. 2. 1. La disposizione di cui all'art. 1 ha effetto dal 30 luglio 1994. Conseguentemente, alla medesima data, non opera la decadenza dalla facolta' di continuazione dell'attivita' estrattiva, disposta dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.