Art. 2.
 
   1.  La  disposizione  di  cui  all'art. 1 ha effetto dal 30 luglio
1994. Conseguentemente, alla medesima data, non  opera  la  decadenza
dalla  facolta'  di continuazione dell'attivita' estrattiva, disposta
dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 28 giugno  1994,  n.  10,
nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.