IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Vista  la  legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 relativa a "Norme
concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla
trasparenza dell'attivita' amministrativa regionale";
   Su conforme deliberazione del Consiglio regionale n.  176  del  14
giugno  1994,  esaminata  senza  rilievi dalla Commissione statale di
controllo;
   Visto l'art. 51 dello Statuto regionale;
 
                                EMANA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1. Il presente regolamento disciplina la pubblicazione degli  atti
nel   bollettino  ufficiale  della  Regione,  di  seguito  denominato
bollettino, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto.