IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 relativa a "Norme concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa regionale"; Su conforme deliberazione del Consiglio regionale n. 176 del 14 giugno 1994, esaminata senza rilievi dalla Commissione statale di controllo; Visto l'art. 51 dello Statuto regionale; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina la pubblicazione degli atti nel bollettino ufficiale della Regione, di seguito denominato bollettino, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto.