Art. 10.
                 Consultazione degli atti pubblicati
 
   1.  L'atto  pubblicato  nel  bollettino  si  presume, fino a prova
contraria, conforme all'originale.
   2.  Tutti  gli  atti  regionali  pubblicati  nel  bollettino  sono
accessibili   e   consultabili   presso   l'ufficio  "Informazioni  e
bollettino ufficiale" del servizio segreteria e affari generali della
giunta regionale, ai sensi dell'articolo  4,  comma  3,  della  legge
regionale 14 gennaio 1992, n. 2.