Art. 10. Consultazione degli atti pubblicati 1. L'atto pubblicato nel bollettino si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale. 2. Tutti gli atti regionali pubblicati nel bollettino sono accessibili e consultabili presso l'ufficio "Informazioni e bollettino ufficiale" del servizio segreteria e affari generali della giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2.