Art. 11. Efficacia degli atti pubblicati 1. La pubblicazione nel bollettino ufficiale di atti amministrativi, gia' di competenza di organi o uffici statali, sostituisce, a tutti gli effetti, la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei bollettini ufficiali dei Ministeri e nel Foglio degli annunzi legali della provincia.