Art. 11.
                   Efficacia degli atti pubblicati
 
   1.   La   pubblicazione   nel   bollettino   ufficiale   di   atti
amministrativi, gia'  di  competenza  di  organi  o  uffici  statali,
sostituisce,  a  tutti  gli  effetti,  la  loro  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica,  nei  bollettini  ufficiali  dei
Ministeri e nel Foglio degli annunzi legali della provincia.