Art. 12. C o r r e z i o n e 1. Il direttore del bollettino, qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformita' rispetto all'originale, ordina la correzione mediante pubblicazione nel bollettino di un comunicato che indica la parte erronea del testo pubblicato ed il testo esatto che lo sostituisce. Ove necessario, dispone la ripubblicazione dell'intero testo.