Art. 12.
                         C o r r e z i o n e
 
   1.  Il  direttore  del  bollettino,  qualora  il  testo di un atto
pubblicato presenti difformita'  rispetto  all'originale,  ordina  la
correzione mediante pubblicazione nel bollettino di un comunicato che
indica  la  parte erronea del testo pubblicato ed il testo esatto che
lo  sostituisce.   Ove   necessario,   dispone   la   ripubblicazione
dell'intero testo.